Congedo straordinario e convivenza di fatto: diritto riconosciuto anche per il periodo pre-2022
Corte costituzionale, sentenza 23 dicembre 2025, n. 197
Un lavoratore aveva chiesto all’INPS il congedo straordinario ex art. 42, co. 5, d.lgs. 151/2001 per assistere la compagna convivente con disabilità grave, per un periodo (luglio-novembre 2020) anteriore al matrimonio. L’INPS aveva negato il beneficio per quel segmento temporale, perché – nella disciplina allora vigente – il convivente di fatto non rientrava tra i soggetti legittimati. Il Tribunale e la Corte d’appello avevano invece riconosciuto il diritto, valorizzando un’interpretazione “evolutiva” della norma. La Cassazione, investita del ricorso dell’INPS, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, ritenendo non praticabile né un’interpretazione adeguatrice (per l’elencazione “chiusa” dei beneficiari) né un’applicazione retroattiva della novella del 2022. La Corte costituzionale, accogliendo la questione, dichiara l’illegittimità dell’art. 42, co. 5, nel testo previgente per contrasto con gli artt. 2, 3 e 32 Cost., osservando che: (i) il congedo straordinario, al pari dei permessi ex art. 33 l. 104/1992, è strumento di tutela “indiretta” volto ad assicurare continuità di cura e assistenza alla persona con disabilità grave, privilegiando l’ambito familiare e relazionale; (ii) è irragionevole una disciplina che mira a proteggere il disabile nella sua comunità di vita ma, al tempo stesso, esclude dalla possibilità materiale di prestare assistenza il convivente di fatto, ignorando uno stabile legame affettivo connotato da reciproca assistenza morale e materiale e riconducibile alle formazioni sociali ex art. 2 Cost.; (iii) la compressione incide anche sul diritto fondamentale alla salute psico-fisica della persona con disabilità grave (art. 32 Cost.), che comprende assistenza e socializzazione e richiede misure idonee a garantirne effettività; (iv) la Corte chiarisce infine che il riconoscimento del congedo richiede l’accertamento rigoroso della convivenza di fatto e, per i periodi anteriori alla riforma del 2022, è subordinato alla prova dell’effettiva prestazione dell’assistenza al disabile grave.