Coppie omosessuali sposate all’estero: reversibilità anche se il decesso è anteriore alla legge sulle unioni civili

28 Maggio 2026

Corte costituzionale, sentenza 28 maggio 2026, n. 91

Tipo di Atto: Corte Costituzionale

Nel giudizio che ha interessato l’intervento della Corte costituzionale, una coppia si era sposata a New York nel 2013 e il partner assicurato all’INPS era deceduto nel 2015, prima che l’ordinamento italiano nel 2016 attribuisse al matrimonio omosessuale contratto all’estero gli effetti dell’unione civile. Da qui il diniego della pensione di reversibilità, impugnato dal partner superstite. La Corte costituzionale dichiara la questione fondata e osserva che: (i) non esiste, sul piano costituzionale, un’esigenza generale di equiparazione tra unioni omoaffettive e matrimonio; (ii) tuttavia, in specifiche ipotesi, il diverso trattamento può essere scrutinato sotto il profilo della ragionevolezza; (iii) nella specifica ipotesi di cui al caso in esame, avendo nel 2016 il legislatore italiano riconosciuto ai matrimoni omosessuali contratti all’estero gli effetti dell’unione civile e parificato, ai fini della pensione ai superstiti, coniuge e unito civilmente, risulta irragionevole escludere la reversibilità solo perché il decesso è avvenuto prima della l. n. 76/2016; (iv) tale esclusione determina quindi una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle altre categorie di aventi diritto alla pensione di reversibilità.