Costituzione di rendita vitalizia INPS e prescrizione

7 Agosto 2025

Corte di cassazione, sez. un. civ., sentenza 7 agosto 2025 n. 22802

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Questione tormentatissima e di vecchia, vecchissima data (ne dà conto, in motivazione, anche la sentenza) quella affrontata dalle sezioni unite della Corte, che ha dato luogo nel tempo a pronunce contrastanti, anche delle sezioni unite e che è peraltro destinata a risolversi a seguito della recente introduzione di un comma settimo all’art. 13 L n. 1338/1962. Nel caso in esame i giudici dell’appello, a fronte di una richiesta effettuata dal lavoratore, avevano affermato la prescrittibilità decennale del relativo diritto, decorrente dal momento in cui l’interessato aveva avuto notizia dell’omissione. Su ricorso dell’INPS, assegnato alle sezioni unite in ragione del contrasto di giurisprudenza esistente in materia e nonostante un orientamento prevalente che fa decorrere la prescrizione, sia per il datore di lavoro che per il lavoratore, dalla prescrizione, per inerzia dell’INPS, dei contributi omessi, la Corte, ribadita la prescrittibilità del diritto, fa propria l’interpretazione diversa da quella finora prevalente e secondo la quale per “la facoltà di chiedere all’Inps la costituzione della rendita vitalizia riversibile disciplinata dall’art. 13 comma 1 della legge n. 1338 del 12 agosto 1962 e ss. mm. il termine di prescrizione decorre, per il datore di lavoro, dalla intervenuta prescrizione dei contributi; la rendita chiesta dal lavoratore ai sensi dell’art. 13 comma 5 della legge citata inizia a prescriversi da quando si è prescritto il diritto del datore di lavoro di chiedere la costituzione della rendita”.