Fondo di Garanzia INPS: riconosciute le retribuzioni maturate nei mesi precedenti all’esercizio provvisorio dell’impresa

26 Maggio 2026

Tribunale di Torino, 26 maggio 2026

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Il Tribunale di Torino si è pronunciato in relazione alla domanda di accesso al Fondo di Garanzia INPS presentata da un dipendente che, a seguito dell’apertura della procedura concorsuale della società datrice e dopo un iniziale periodo di sospensione dalla prestazione, aveva continuato a svolgere attività lavorativa durante l’esercizio provvisorio dell’impresa fino alla definitiva cessazione del rapporto di lavoro. Nel condannare l’INPS al pagamento in favore del lavoratore delle retribuzioni maturate nei mesi immediatamente antecedenti l’apertura della procedura concorsuale, il Giudice ha chiarito (i) che nel calcolo a ritroso per l’individuazione delle “ultime tre mensilità” tutelate dal Fondo non si può tenere conto dei periodi di sospensione dell’attività lavorativa e (ii) che il lavoro prestato alle dipendenze della società in bonis non può essere equiparato a quello prestato durante la continuazione temporanea dell’esercizio dell’impresa.