Gestione separata e computo dei contributi AGO: la pensione decorre dalla domanda amministrativa

21 Aprile 2026

Corte di Cassazione, ordinanza 21 aprile 2026, n. 10542

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

La Corte d’appello aveva riconosciuto a una lavoratrice il diritto al ricalcolo della pensione di vecchiaia liquidata nella Gestione separata mediante computo dei contributi versati anche presso l’AGO, con decorrenza dalla maturazione dei requisiti pensionistici anziché dalla domanda amministrativa. La Cassazione accoglie il ricorso dell’INPS e, in continuità con un orientamento consolidato, afferma che, in tali ipotesi, la decorrenza del trattamento va individuata nella data della domanda amministrativa con cui è esercitata la facoltà di computo. Ciò in quanto il montante contributivo unitario, risultante dall’unificazione dei contributi delle diverse gestioni, si forma solo a seguito di tale esercizio, sicché la pensione non può decorrere da un momento anteriore alla relativa istanza.