Il lavoratore ha diritto alla NASpI fin dall’apertura della liquidazione giudiziale, anche se presenta la domanda successivamente

27 Marzo 2025

Tribunale di Milano, 27 marzo 2025

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Il Giudice sancisce il diritto a percepire l’indennità di disoccupazione NASpI (con relativo accredito contributivo) a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro da individuarsi, ai sensi dell’art. 189 del Codice della crisi di impresa, 3° comma, nella data di apertura della liquidazione giudiziale, anche se il lavoratore si dimette successivamente per giusta causa, all’esito del periodo di sospensione del rapporto di cui al primo comma. Alla luce della disciplina speciale non è dunque rilevante, come pretendeva l’Inps sulla base della circolare n. 21/2023, la data di presentazione della domanda di NASpI, in quanto tale tesi lascerebbe privo di ogni tutela il periodo di sospensione previsto dal Codice della crisi, nel quale il lavoratore medesimo è involontariamente privo di occupazione.