Inail, circolare n. 13 del 3 aprile 2020 – Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il conseguimento delle prestazioni Inail. Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro.

3 Aprile 2020

Con la circolare in esame l’Inail impartisce istruzioni operative ai propri uffici in merito alle disposizioni contenute nel decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, di interesse in materia infortunistica, nonchè di prestazioni a carico dell’Istituto. In particolare l’art. 42 del citato decreto-legge ha disposto, per il periodo dal 23 febbraio al 1° giugno 2020, la sospensione dei termini di decadenza e di prescrizione per le richieste di prestazioni erogate dall’INAIL e la sospensione dei termini di revisione della rendita corrisposta dall’INAIL. L’art. 42, comma 2, del DL n. 18/2020 ha previsto inoltre che, qualora vi sia stato contagio da Covid-19 in occasione della prestazione lavorativa, tale evento è da considerarsi alla stregua di un infortunio sul lavoro. Conseguentemente, per tutta la durata dell’assenza saranno garantite le prestazioni erogate dall’INAIL, anche con riferimento ai periodi di isolamento domiciliare fiduciario e quarantena connessi al contagio. Sono destinatari di tale tutela i lavoratori dipendenti e assimilati, nonché gli altri soggetti previsti dal decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (lavoratori parasubordinati, sportivi professionisti dipendenti e lavoratori appartenenti all’area dirigenziale) e dalle altre norme speciali in tema di obbligo e tutela assicurativa Inail. L’evento è a carico dell’assicurazione e non graverà sull’oscillazione del tasso medio a carico del datore di lavoro per andamento infortunistico.

Tipo di Atto: Atti amministrativi (circolari, interpelli, note ministeriali, etc.)