Indennità NASpI e svolgimento di lavoro autonomo: respinta la pretesa dell’Inps di ripetere l’indennità erogata nei mesi dell’anno precedenti il nuovo impegno lavorativo
Tribunale di Milano, 12 giugno 2026
Una lavoratrice che da inizio 2021 stava usufruendo dell’indennità NASpI, nell’aprile 2022 avviava finalmente una collaborazione di lavoro autonomo: avendo correttamente segnalato l’evento all’Istituto (compreso il reddito previsto, che superava i limiti di compatibilità con l’indennità) decadeva da quel momento dall’indennità. Alcuni anni dopo la lavoratrice si vedeva notificare dall’INPS una richiesta di restituzione dell’indennità percepita nei primi tre mesi del 2022, nonostante fosse pacifico e non contestato che in quel periodo era ancora disoccupata. Il Tribunale respinge la tesi dell’Istituto che, senza alcun fondamento normativo, fondava la sua pretesa da un lato sul fatto che la ricorrente fosse già titolare di una partita IVA, c.d. “dormiente” (essendo oggi pacifico che la mera apertura della posizione fiscale, in assenza di produzione di reddito, non comporta la decadenza dalla prestazione) dall’altro sul richiamo all’art. 10 del d.lgs. 22/2015, norma che parla di reddito “annuo” solo per definire i limiti di compatibilità dell’indennità con lo svolgimento di attività autonoma. La tesi dell’Inps, sostiene il Tribunale, finirebbe per disincentivare la ricerca di una nuova occupazione, penalizzando il percettore dell’indennità che intraprenda una nuova attività lavorativa.