Iscrizione all’Albo e conseguentemente alla Cassa geometri tra presunzione di esercizio della professione e prova contraria
Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 9 maggio 2026 n. 13506
Le S.U. intervengono sul caso di un geometra iscritto all’albo, che aveva contestato l’iscrizione d’ufficio alla Cassa geometri e al conseguente obbligo contributivo, sostenendo di avere svolto unicamente lavoro dipendente presso una società, quale impiegato tecnico, regolarmente iscritto all’INPS. La Corte d’appello aveva invece ritenuto dovuta l’iscrizione alla Cassa, valorizzando il mancato assolvimento delle modalità di prova contraria previste dagli atti interni della Cassa, che per i geometri dipendenti richiedono, in particolare, l’inquadramento nel ruolo professionale previsto dal CCNL. Le S.U. accolgono il ricorso del geometra, rilevando che: (i) l’obbligo di iscrizione alla Cassa presuppone lo svolgimento di attività libero-professionale, anche solo occasionale o non esclusiva; (ii) la presunzione di esercizio della libera professione derivante dall’iscrizione all’albo, prevista dall’art. 5 dello statuto della Cassa, integra una presunzione semplice, vincibile con la prova contraria; (iii) le indicazioni contenute nelle delibere e nei comunicati della Cassa costituiscono mere agevolazioni probatorie e non possono limitare, in sede giudiziale, il diritto alla prova dell’interessato e il libero apprezzamento del giudice; (iv) il geometra dipendente può pertanto vincere la presunzione dimostrando, con ogni mezzo di prova, di aver svolto la propria attività professionale esclusivamente nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato.