Le Sezioni Unite escludono la restituzione dell’indennità di disoccupazione in caso di conversione ex tunc di contratti a termine
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 26 agosto 2025, n. 23876
La vicenda che ha comportato l’intervento delle sezioni unite della Corte (per risolvere un contrasto latente nella giurisprudenza della sezione lavoro) riguarda un lavoratore, assunto con plurimi contratti a termine, che aveva percepito l’indennità ordinaria di disoccupazione per dodici mesi fino a giugno 2011 dopo la cessazione dell’ultimo rapporto. Successivamente, con sentenza del 2014 passata in giudicato, il primo contratto era stato dichiarato illegittimo, con conversione ex tunc del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e condanna del datore a corrispondere l’indennità onnicomprensiva di cui all’art. 32, co. 5, l. 183/10. Conseguentemente, nel presente giudizio l’INPS ha chiesto la restituzione delle somme erogate a titolo di disoccupazione, sostenendo che, a seguito della conversione giudiziale, lo stato di disoccupazione doveva considerarsi insussistente. Le Sezioni Unite, confermando la decisione dell’appello, rigettano il ricorso dell’INPS, e, sulla base delle norme vigenti al tempo dei fatti e alla luce del dettato costituzionale di cui al secondo comma dell’art. 38 Cost., ribadito che la mancanza involontaria del lavoro e della retribuzione rappresenta l’elemento costitutivo dell’indennità di disoccupazione nonché l’indipendenza e la non sovrapponibilità tra l’indennità previdenziale e la misura inerente il rapporto di lavoro, afferma che la retroattiva conversione de iure del rapporto a tempo indeterminato e la corresponsione di un’indennità risarcitoria forfettaria per l’illegittimità del termine non possono incidere sulla circostanza che, sul piano fattuale effettivo, il lavoratore sia stato senza lavoro e senza retribuzione per un anno, avendo così acquisito definitivamente l’indennità di disoccupazione.