L’indebito pensionistico è irripetibile se l’errore è imputabile all’inerzia dell’ente e manca il dolo del pensionato
Tribunale di Milano, 9 dicembre 2025
Il Giudice meneghino ha accolto il ricorso di un pensionato e ha accertato l’irripetibilità dell’indebito, rigettando la tesi dell’Istituto previdenziale il quale sosteneva la legittimità della pretesa restitutoria in quanto l’errore di calcolo originario era stato causato da dati retributivi errati comunicati dal datore di lavoro. Inoltre, l’INPS deduceva la sussistenza di un dolo – omissivo – da parte del pensionato, che non aveva segnalato l’errore rilevabile dall’estratto conto. Il Tribunale ha affermato che l’aver recepito il dato errato emettendo un provvedimento di liquidazione “definitiva” e l’aver mantenuto una prolungata inerzia per quasi sei anni costituisce un errore direttamente imputabile all’Ente previdenziale, che ha ingenerato un legittimo e incolpevole affidamento nel pensionato. Di conseguenza, l’Ente di previdenza è stato condannato a restituire l’importo complessivo già trattenuto sulla pensione per il recupero dell’asserito indebito.