Minimale contributivo: inderogabilità
Corte di Cassazione, ordinanza 15 luglio 2025, n. 19467
Una società esercitante un’attività riconducibile al settore terziario aveva fatto riferimento, per individuare i contributi da versare all’INPS, alle retribuzioni stabilite dal CCNL multiservizi, ulteriormente ridotte da un contratto di prossimità, anziché a quelle, ben più elevate, stabilite dal CCNL terziario. Da qui l’iniziativa giudiziaria dell’INPS per il recupero dei contributi omessi. La Cassazione, respingendo il ricorso della società avverso la sentenza d’appello favorevole all’INPS, ricorda che in tema di retribuzione imponibile posta a base dei contributi previdenziali vige la regola legale della commisurazione alle retribuzioni stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle OO.SS maggiormente rappresentative sul piano nazionale nel settore di attività effettiva dell’impresa. Trattandosi di criterio oggettivo e inderogabile, non possono essere consentiti, nel caso esaminato, il riferimento a un contratto collettivo diverso da quello del terziario e la deroga stabilita dal contratto di prossimità, che non rientra tra i poteri di tale contratto.