NASpI anticipata e decadenza: l’attività di Vigile del Fuoco volontario non è equiparabile al lavoro subordinato

29 Dicembre 2025

Corte d’Appello di Milano, 29 dicembre 2025

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

In tema di incentivo all’attività imprenditoriale (c.d. NASpI anticipata), l’obbligo di restituzione della prestazione previdenziale percepita in unica soluzione, previsto dall’art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 22/2015, scatta esclusivamente in caso di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato. Non integra tale presupposto, e pertanto non determina la decadenza dal beneficio né l’obbligo restitutorio, lo svolgimento di attività di Vigile del Fuoco volontario, in quanto tale attività – ancorché retribuita e assoggettata a contribuzione previdenziale – non è qualificabile come rapporto di impiego subordinato, bensì come rapporto di servizio di natura emergenziale, caratterizzato dall’assenza di vincoli di subordinazione e dalla finalità di soccorso pubblico.