NASpI e lavoro intermittente: conta la durata effettiva del lavoro ai fini della decadenza
Corte di Cassazione, ordinanza 17 marzo 2026, n. 6141
La Corte d’appello aveva confermato l’irripetibilità della NASpI percepita da un lavoratore che, nel corso dell’anno, aveva svolto attività con plurimi contratti di lavoro intermittente senza obbligo di disponibilità, ritenendo che la decadenza ex art. 9 d.lgs. 22/2015 non operasse poiché i giorni di lavoro effettivo erano inferiori a sei mesi, nonostante la durata complessiva dei contratti fosse superiore. La Cassazione, rigettando il ricorso INPS, afferma che: (i) ai fini della decadenza dalla NASpI rileva, in generale, la durata effettiva del rapporto e non quella formalmente prevista; (ii) devono quindi essere considerati i soli periodi di effettivo lavoro, restando irrilevante la durata complessiva dei contratti; (iii) tale criterio vale a maggior ragione per il lavoro intermittente senza obbligo di disponibilità, caratterizzato dalla discontinuità della prestazione; (iv) ne consegue che non opera la decadenza se l’attività lavorativa svolta è, in concreto, inferiore a sei mesi.