Non discriminatoria l’indennità di maternità se l’INPS applica un criterio poi superato dalla giurisprudenza
Corte di Cassazione, ordinanza 15 giugno 2025, n. 16019
La Corte d’Appello aveva ritenuto discriminatoria per la donna in gravidanza la condotta dell’INPS e del datore di lavoro relativa all’erogazione a un’assistente di volo dell’indennità di maternità in misura ridotta per il mancato computo della metà dell’indennità di volo, superando in tal modo un’eccezione di decadenza riferibile alle sole controversie previdenziali. La Cassazione accoglie il ricorso dell’INPS e chiarisce che: (i) il trattamento effettuato costituiva il frutto di una interpretazione della relativa legge corrente al momento dell’erogazione e solo successivamente mutato; (ii) non può configurarsi una discriminazione diretta ex art. 25, co. 2-bis, d.lgs. n. 198/2006 in assenza di un trattamento deteriore riconoscibile come tale già al momento della sua applicazione; (iii) di conseguenza, esclusa la discriminazione, la domanda della lavoratrice va ritenuta diretta alla riliquidazione di una prestazione previdenziale e, come tale, soggiace al regime di decadenza previsto dall’art. 47 d.P.R. n. 639/1970, la cui eventuale ricorrenza va accertata dal giudice di rinvio.