Pensione anticipata ex legge Fornero: contributi anche figurativi per quella ordinaria e solo effettivi per quella contributiva

20 Ottobre 2025

Corte di cassazione, ordinanza 20 ottobre 2025 n. 27910

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

La Corte d’appello aveva negato a una lavoratrice – assicurata nel sistema misto e dunque soggetta al regime ordinario di pensione anticipata – il diritto a tale prestazione ex l. 214/11 (riforma Fornero), ritenendo che non potessero essere computati i contributi figurativi. La Cassazione accoglie il ricorso, osservando che: (i) il requisito della contribuzione “effettiva” è previsto solo dal comma 11 dell’art. 24, l. 214/11, che disciplina l’anticipo della pensione a 63 anni riservato agli assicurati interamente contributivi (primo accredito dopo il 1° gennaio 1996); (ii) nel regime ordinario di cui al comma 10, invece, la contribuzione utile può essere anche figurativa, poiché la norma non contiene alcuna limitazione in tal senso e richiede soltanto un’anzianità “contributiva” complessiva (41 anni e 1 mese per le donne, 42 anni e 1 mese per gli uomini); (iii) l’interpretazione restrittiva accolta dai giudici d’appello, oltre a non trovare riscontro nella lettera della norma, porterebbe in pratica a svuotare l’istituto, considerata l’elevata soglia contributiva richiesta per l’accesso alla prestazione anticipata “ordinaria”.