Pensione anticipata: rileva l’invalidità civile, non la capacità lavorativa specifica

6 Agosto 2025

Tribunale di Busto Arsizio, 6 agosto 2025

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Il Tribunale accoglie il ricorso di una lavoratrice per l’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata (ex art. 1, comma 8, D.Lgs. n. 503/1992), rigettando la tesi dell’ente previdenziale che pretendeva di valutare la soglia di invalidità dell’80% secondo i criteri della capacità lavorativa specifica (L. n. 222/1984). Il Giudice, richiamando un consolidato orientamento della Cassazione, ha chiarito che il requisito sanitario deve essere accertato esclusivamente in base ai parametri dell’invalidità civile generica (D.M. 05.02.1992), a prescindere dall’attività lavorativa svolta o dal reddito prodotto dal richiedente. In applicazione di tale principio, essendo stata accertata un’invalidità civile del 100% già nel gennaio 2023, la ricorrente è stata dichiarata titolare del diritto alla pensione a decorrere dal 1° febbraio 2024. Tale data tiene conto del perfezionamento del requisito sanitario e del successivo decorso della cosiddetta “finestra” mobile di dodici mesi prevista dalla normativa vigente.