Pensione di vecchiaia unificata anticipata: legittima l’esclusione dell’integrazione al minimo

30 Gennaio 2026

Corte di Cassazione, sentenza 30 gennaio 2026, n. 2066

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Un’iscritta a Inarcassa aveva chiesto il riconoscimento della pensione di vecchiaia ordinaria con integrazione al minimo, sostenendo l’illegittimità della disciplina regolamentare che, per la pensione di vecchiaia “unificata” richiesta in via anticipata rispetto all’età ordinaria, escludeva tale integrazione. Tribunale e Corte d’appello avevano accolto la domanda, ritenendo che la normativa introdotta dal Regolamento del 2012 violasse il principio del pro rata, in quanto peggiorativa rispetto al regime previgente e non rispettosa dell’anzianità contributiva maturata. La Cassazione, accogliendo il ricorso della Cassa e cassando con rinvio la sentenza impugnata, osserva che: (i) il principio del pro rata non opera in modo generalizzato su ogni evoluzione dei sistemi pensionistici, ma attiene ai criteri di calcolo del trattamento pensionistico quando il diritto sia già sorto sotto un regime precedente; (ii) tale principio non è invocabile quando il diritto a pensione derivi da una nuova previsione normativa che introduce ex novo l’istituto pensionistico, come nel caso della pensione di vecchiaia unificata con accesso anticipato, la cui disciplina si applica integralmente anche a chi abbia maturato anzianità contributiva sotto il regime precedente; (iii) nel sistema delineato dal Regolamento del 2012, l’anzianità contributiva anteriore è comunque salvaguardata attraverso il meccanismo di calcolo a quote (retributiva fino al 31 dicembre 2012 e contributiva successivamente), sicché non vi è alcuna compressione dell’affidamento tutelabile; (iv) l’esclusione dell’integrazione al minimo per il pensionamento anticipato non viola l’art. 38 Cost., dovendo il diritto alla prestazione essere bilanciato con le esigenze di equilibrio finanziario delle Casse professionali, cui la legge impone la stabilità di lungo periodo; (v) tale esclusione, inoltre, costituisce l’effetto di una scelta volontaria dell’assicurato, che opta consapevolmente per un trattamento pensionistico anticipato, beneficiando al contempo della possibilità di proseguire l’attività professionale e maturare supplementi di pensione.