Pensione “quota 100”: il divieto di cumulo con i redditi da lavoro dipendente incide sui soli mesi in cui il pensionato svolge attività lavorativa

2 Luglio 2026

Corte d’Appello di Milano, 22 giugno – 2 luglio 2026

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Un pensionato, titolare della pensione anticipata “quota 100” con decorrenza da febbraio 2022, riceveva una contestazione di indebito da parte dell’INPS con richiesta di restituzione del trattamento pensionistico per plurime annualità a seguito dello svolgimento di una sola giornata di lavoro subordinato nel mese di ottobre 2022. La Corte d’Appello ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano che aveva dichiarato che l’incumulabilità tra la pensione anticipata “quota 100” e il reddito da lavoro dipendente dovesse riguardare la sola mensilità relativa al periodo in cui il pensionato aveva prestato la propria attività lavorativa. I giudici milanesi, sulla base di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 14 del D.L. n. 4/2019 – che disciplina la pensione anticipata “quota 100” – finalizzata a evitare il contrasto con l’art. 3 Cost., sotto il profilo della proporzionalità e della ragionevolezza, hanno chiarito che tale norma non prevede la perdita della pensione per l’intero anno solare nel caso di rioccupazione, con la conseguenza che i ratei di pensione la cui erogazione dev’essere sospesa sono soltanto quelli oggetto del divieto di cumulo (e cioè quelli relativi alle mensilità in cui il pensionato cumuli la prestazione con redditi da lavoro dipendente).