Pensione retributiva e neutralizzazione della contribuzione “dannosa”

22 Maggio 2026

Corte di Cassazione, ordinanza 22 maggio 2026, n. 15675

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Un pensionato aveva impugnato la riliquidazione della pensione di vecchiaia (decorrente dal settembre 2005) operata dall’INPS, che aveva ridotto il trattamento in ragione della minore contribuzione versata negli ultimi mesi di lavoro antecedenti il pensionamento. La Corte d’appello aveva escluso l’applicabilità del meccanismo di “neutralizzazione” dei periodi a retribuzione ridotta, ritenendo che tale istituto non trovasse applicazione per le pensioni liquidate dopo il 1° gennaio 1993. La Cassazione accoglie il ricorso del pensionato osservando che: (i) il principio di neutralizzazione dei periodi a contribuzione o retribuzione ridotta continua a trovare applicazione anche dopo la riforma pensionistica del 1992, sia pure entro i limiti del sistema retributivo ancora vigente; (ii) il meccanismo di neutralizzazione opera con riferimento alle retribuzioni percepite nell’ultimo quinquennio utile ai fini della quota retributiva della pensione (quota A); (iii) la finalità dell’istituto è evitare che la contribuzione successiva alla maturazione del diritto a pensione determini una riduzione dell’importo della prestazione già virtualmente maturata; (iv) possono quindi essere neutralizzati soltanto i periodi di contribuzione “superflua” o “dannosa”, vale a dire non necessari al perfezionamento del diritto alla pensione, poiché la neutralizzazione non può incidere sulla contribuzione necessaria al conseguimento del trattamento previdenziale; (v) nel caso concreto, poiché il pensionato aveva maturato al 31 dicembre 1995 un’anzianità contributiva superiore a diciotto anni, la pensione risultava integralmente liquidata con il sistema retributivo ai sensi dell’art. 1, comma 13, della legge n. 335/1995; (vi) ne consegue l’applicabilità del meccanismo di neutralizzazione ai periodi di contribuzione ridotta collocati nelle ultime 260 settimane lavorative, ferma la necessità di verificare in concreto se tale contribuzione fosse effettivamente superflua rispetto al perfezionamento del diritto a pensione.