Pignorabilità delle prestazioni Inps non pensionistiche: regole e limiti

INPS, circolare n. 130 del 30 settembre 2025

Tipo di Atto: Atti amministrativi (circolari, interpelli, note ministeriali, etc.)

Con la circolare n. 130/2025 l’Inps fornisce importanti indicazioni operative in materia di limiti alla pignorabilità delle somme corrisposte a titolo di prestazioni non pensionistiche.

Sono impignorabili le somme erogate dall’Istituto per prestazioni a titolo di malattia, maternità, paternità, nonché quelle collegate ai congedi parentali, ai permessi e ai congedi straordinari per assistenza ai disabili, tranne i casi in cui a presentare istanza di cessione, sequestro o pignoramento sia l’Inps stesso per crediti vantati nei confronti del beneficiario, derivanti ad esempio da indebite prestazioni percepite, ovvero da omissioni contributive (legge n. 153/1969, art. 69).

Con riferimento, invece, alle somme corrisposte a titolo di assegni familiari o di Anf l’unica eccezione alla impignorabilità è costituita dalla causa di alimenti a favore di coloro per i quali gli assegni sono corrisposti.

Ben più ampio è il novero delle prestazioni parzialmente pignorabili, tra le quali rientrano i crediti derivanti da somme e indennità per prestazioni previdenziali sostitutive della retribuzione (integrazione salariale, indennità di disoccupazione), sulle quali il pignoramento, in via generale, dovrà essere effettuato nella misura di un quinto dell’imponibile, al netto delle ritenute fiscali, salvo quanto disposto dal giudice dell’esecuzione.

Un particolare regime è previsto per l’anticipazione Naspi (articolo 8 del D.Lgs n. 22/2015), erogata in unica soluzione in caso di incentivo ad attività lavorative autonome o di impresa. Secondo la giurisprudenza, tale credito non soggiace al limite di pignorabilità stabilito dall’articolo 545 del Codice di procedura civile ed è dunque pignorabile fino a concorrenza del credito.

Nel caso infine di concorso di più pignoramenti, il limite di un quinto può essere esteso fino alla metà solo nel caso di simultaneo concorso tra le diverse cause di credito (per esempio crediti retributivi e crediti alimentari).