Reddito di cittadinanza e titolari di protezione internazionale: no al requisito della residenza decennale
Corte di giustizia Ue, sentenza 7 maggio 2026 in causa n. C-747/22
Al cittadino di un paese terzo, beneficiario in Italia dello status di protezione sussidiaria, l’INPS aveva revocato il reddito di cittadinanza, avendo accertato l’assenza del requisito della residenza in Italia per almeno dieci anni (diventati cinque con la sentenza b. 31/2025), di cui gli ultimi due in modo continuativo. A seguito di ricorso del beneficiario, che, invocando il diritto dell’Unione, aveva lamentato una discriminazione indiretta a proprio danno, il Tribunale di Bergamo ha quindi adito in via pregiudiziale la CGUE per verificare la compatibilità di tale requisito con la direttiva 2011/95/UE. La Corte di giustizia afferma che: (i) il reddito di cittadinanza rientra nell’ambito applicativo degli artt. 26 e 29 della direttiva, sia quale misura di contrasto alla povertà, che di sostegno all’occupazione e all’inclusione sociale,; (ii) rispetto a tale misura deve quindi essere assicurata la parità di trattamento tra beneficiari di protezione internazionale e cittadini nazionali; (iii) il requisito della residenza decennale, pur formalmente applicabile a tutti, incide principalmente sugli stranieri e determina una discriminazione indiretta; (iv) la direttiva citata osta quindi a una norma nazionale che subordini l’accesso dei beneficiari di protezione sussidiaria a una misura di contrasto alla povertà e di sostegno all’inserimento lavorativo al requisito di dieci anni di residenza nello Stato membro.