Richiesta di ricalcolo dell’Indennità di maternità tra decadenza annuale e azione giudiziaria

6 Maggio 2026

Corte di Cassazione, ordinanza 6 maggio 2026, n. 12851

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

La Corte d’appello aveva riconosciuto a due lavoratrici il diritto al ricalcolo dell’indennità di maternità, limitando però gli importi dovuti per effetto dell’applicazione, a ritroso della domanda di ricalcolo, della decadenza annuale. Le lavoratrici sostenevano invece di aver proposto un’azione antidiscriminatoria, sottratta al regime decadenziale previsto per le prestazioni previdenziali. La Cassazione, nel rigettare il ricorso principale, conferma che le domande aventi ad oggetto il ricalcolo dell’indennità di maternità hanno natura previdenziale e quindi sono soggette alla decadenza annuale prevista dall’art. 47 d.P.R. n. 639/1970, anche quando venga dedotta una discriminazione sol criterio di calcolo adottato. Accogliendo invece il ricorso incidentale dell’INPS, la Corte precisa che, in caso di riconoscimento solo parziale della prestazione, la decadenza annuale decorre dal pagamento in misura ridotta o dal riconoscimento parziale stesso, senza che assuma rilievo la successiva domanda amministrativa di riliquidazione, potendo il termine essere impedito soltanto dalla proposizione dell’azione giudiziaria.