Somministrazione, obblighi contributivi e perdita degli sgravi in caso di inadempimento

10 Aprile 2026

Corte di Cassazione, ordinanza 10 aprile 2026, n. 9057

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Una società di somministrazione aveva impugnato le pretese contributive e la conseguente revoca degli sgravi disposte dall’INPS a seguito di accertamenti ispettivi relativi a lavoratori somministrati presso un’utilizzatrice, sostenendo, tra l’altro, che il possesso di DURC regolari impedisse il successivo recupero dei benefici e che le eventuali violazioni inerenti all’esecuzione del rapporto dovessero gravare solo sull’utilizzatrice. La Cassazione, rigettando il ricorso, afferma che: (i) nella somministrazione di lavoro il somministratore, quale datore di lavoro formale, resta obbligato in via principale agli obblighi contributivi, mentre la responsabilità esclusiva dell’utilizzatore prevista dall’art. 23, co. 6, d.lgs. 276/2003 riguarda solo differenze retributive e danni; (ii) l’obbligazione contributiva, per la sua natura indisponibile, permane anche in caso di assenze o sospensioni della prestazione non previste dalla legge o dal contratto collettivo, ma dipendenti da accordi tra le parti o da scelte datoriali; (iii) il DURC costituisce condizione necessaria per fruire dei benefici contributivi, ma non ha valore costitutivo né prova definitiva della regolarità contributiva, sicché il suo rilascio non impedisce all’INPS di accertare successivamente irregolarità e di recuperare gli sgravi indebitamente fruiti; (iv) una volta accertato il difetto della regolarità contributiva nel periodo considerato, viene meno il diritto ai benefici per l’intera compagine aziendale e non soltanto per i lavoratori direttamente interessati dalle violazioni; (v) l’eventuale omissione, da parte dell’ente previdenziale, degli adempimenti procedimentali connessi al DURC non rende inesigibili le differenze contributive, potendo semmai rilevare su un distinto piano risarcitorio.