Soppressione della pensione privilegiata – disciplina transitoria – costituzionalità
Corte costituzionale, sentenza 23 marzo 2026, n. 37
La Corte dei conti aveva dubitato della legittimità costituzionale dell’art. 6 d.l. 201/2011, che, nell’abrogare l’istituto della pensione privilegiata, ha previsto una disciplina transitoria che fa salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della riforma, quelli in cui a tale data non sia ancora scaduto il termine per presentare la domanda e per i procedimenti instaurabili d’ufficio relativi a eventi anteriori; secondo il giudice rimettente, sarebbe irragionevole non includere anche i casi in cui l’infermità per causa di servizio sia già stata riconosciuta prima della riforma, ma la cessazione dal servizio sia intervenuta solo dopo. La Corte costituzionale dichiara la questione non fondata, osservando che: (i) il diritto alla pensione privilegiata presuppone non solo il riconoscimento della causa di servizio, ma anche e soprattutto la cessazione dal rapporto di impiego, la quale ultima funge da elemento costitutivo del diritto; (ii) le ipotesi salvaguardate dalla disciplina transitoria riguardano tutte situazioni in cui, al momento dell’entrata in vigore della norma abrogativa, la cessazione dal servizio era già intervenuta e il diritto poteva quindi dirsi già acquisito o comunque acquisibile; (iii) diversa è la posizione di chi sia cessato dal servizio solo dopo l’abrogazione, perché in tal caso il diritto non si perfeziona mai, essendosi completata la fattispecie costitutiva in un quadro normativo che non prevede più quel trattamento; (iv) non è quindi irragionevole che il legislatore non abbia esteso la disciplina derogatoria anche a tali situazioni, che integrano mere aspettative di fatto e non diritti quesiti o già maturati.