Ticket Naspi: chiarimenti per i detenuti lavoratori
INPS, circolare n. 59 del 20 maggio 2026
Con la circolare n. 59/2026 l’Inps fornisce chiarimenti in merito all’obbligo di versamento del cd. ticket di licenziamento nei confronti dei detenuti dipendenti da datori di lavoro diversi dall’Amministrazione penitenziaria.
In particolare, l’Istituto chiarisce che il contributo è dovuto nei casi di cessazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato che darebbero diritto alla NASpI, mentre non è dovuto invece nei casi in cui la cessazione del rapporto derivi da eventi esterni e non riconducibili alla disponibilità delle parti, come la revoca dell’ammissione al lavoro esterno da parte dell’autorità competente.
Per quanto riguarda i casi di cessazione del rapporto di lavoro per scarcerazione per fine pena o trasferimento ad altro istituto penitenziario, l’Inps chiarisce che l’esenzione dal pagamento del ticket di licenziamento non è automatica: il datore di lavoro deve verificare, di volta in volta e in concreto, la possibilità di proseguire il rapporto di lavoro con il lavoratore ex detenuto. Solo se tale prosecuzione risulta impossibile, il contributo non è dovuto.