Abusivo ricorso alla somministrazione: stabilizzazione possibile anche con l’utilizzatore
Corte di cassazione, sentenza 7 novembre 2025 n. 29577
Il dipendente di un’impresa di somministrazione di lavoro, essendo stato inviato presso la medesima impresa utilizzatrice in 47 missioni per un totale di 37 mesi per svolgere identiche mansioni, inquadrate nel medesimo livello, aveva chiesto e ottenuto dalla Corte d’appello di Brescia la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei confronti della società utilizzatrice. Respingendo il ricorso di quest’ultima, la Corte contrasta l’assunto secondo il quale nella somministrazione la regola della trasformazione a tempo indeterminato dopo 24 mesi si applicherebbe unicamente ai contratti a tempo determinato stipulati con l’agenzia di somministrazione. Rileva, viceversa, che (nel regime di cui al D. Lgs n. 81/2015, come modificato dal D.L. n. 87/2018, convertito nella L. n. 96/2018, ritenuto applicabile ratione temporis) il limite di durata e il corrispondente divieto di oltrepassarlo si propagano necessariamente, in ragione del collegamento negoziale e della funzionalizzazione dell’assunzione a termine all’invio in missione, dal rapporto tra agenzia e lavoratore a quello che lega l’agenzia all’utilizzatore, portando in sé la limitazione dell’impiego temporaneo dello stesso lavoratore in missione presso l’utilizzatore. Ne consegue che, nella situazione data, correttamente il lavoratore può chiedere – e, come il ricorrente originario, chiedere e ottenere – la costituzione del rapporto di lavoro nei confronti di quest’ultimo.