Accordi sindacali e discriminazione diretta per associazione del caregiver

21 Luglio 2025

Tribunale di Busto Arsizio, 21 luglio 2025

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Il Tribunale accerta il carattere discriminatorio delle clausole contenute negli accordi sindacali aziendali di una Università in tema di ripartizione del Fondo Comune di Ateneo. Tali accordi stabilivano che le assenze per il prolungamento del congedo parentale (ex art. 33, comma 1, D.lgs. 151/2001) determinassero una riduzione della quota del Fondo, a differenza di altri permessi parificati alla presenza in servizio, come quelli previsti dalla Legge 104/92. Il Giudice ha chiarito che questa disparità di trattamento penalizza ingiustificatamente il genitore che assiste un figlio disabile rispetto ad altre tipologie di permessi finalizzati alla cura. Nel caso di specie si è configurata un’ipotesi di discriminazione diretta per associazione: la modalità di ripartizione del Fondo ha colpito in modo specifico e immediato il fattore protetto della disabilità, penalizzando il lavoratore non a causa di una propria disabilità, ma in ragione del legame con il figlio disabile cui presta assistenza. In conseguenza di tale accertamento, il Giudice ha ordinato l’immediata cessazione del comportamento discriminatorio, imponendo all’Ateneo di non computare più il prolungamento del congedo parentale come assenza penalizzante nei futuri accordi di ripartizione del Fondo.