Acquisizione della superiore qualifica per sostituzione di superiore assente: conta anche la durata
Corte di Cassazione, ordinanza 28 novembre 2025, n. 31120
Nel caso esaminato, si trattava di ben quattro anni di sostituzione del capo ufficio in aspettativa da parte di una impiegata di livello inferiore, fino alla nomina di altro capo ufficio. I giudici di merito avevano respinto la domanda di stabilizzazione nella superiore qualifica, in considerazione del fatto che l’assegnazione superiore era motivata con la necessità di sostituire un superiore assente, a norma dell’art. 2103 c.c., nella versione ante 2015. Cassando con rinvio la decisione dell’appello, la Cassazione osserva che: (i) la regola generale dell’art. 2103 c.c. e della disciplina collettiva applicabile è quella della definitività dell’inquadramento corrispondente alle mansioni superiori svolte in concreto, di norma dopo tre mesi di assegnazione; (ii) la deroga prevista per il caso della sostituzione di un dipendente assente con diritto alla conservazione del posto ha natura eccezionale e, per operare, richiede un sicuro accertamento dell’effettivo rapporto tra assegnazione a mansioni superiori e sostituzione; (iii) tale accertamento dev’essere particolarmente rigoroso quando la sostituzione si protrae per un periodo molto lungo, altrimenti la deroga si traduce in un utilizzo permanente del lavoratore di livello inferiore in mansioni superiori, con abuso della figura del “sostituto”; (iv) alla luce di tali principi, va rilevato che la Corte d’appello ha omesso l’accertamento dell’assenza di un abuso datoriale nell’utilizzo della dipendente di livello inferiore, per cui va disposto un nuovo esame della situazione concreta che valorizzi, in particolare, durata, continuità e natura della sostituzione ai fini del diritto al definitivo inquadramento superiore.