Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n. 185 dell’8 aprile 2022
Demansionamento – Perdita di chance – Articolo 6, comma 2, del TUIR
In tema di demansionamento, con la risposta ad Interpello n. 185/2022 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, per quanto riguarda le somme erogate che trovino titolo nella necessità di ristorare la perdita delle cosiddette “chance professionali”, ossia connesse alla privazione della possibilità di sviluppi o progressioni nell’attività lavorativa, le stesse non sono imponibili. Più precisamente, le somme liquidate a titolo di perdita di chance professionali possono essere correttamente qualificate alla stregua di risarcimenti di danno emergente solo ove l’interessato abbia fornito prova concreta dell’esistenza e dell’ammontare di tale danno. Pertanto le somme liquidate in via equitativa dal Tribunale adito, a seguito della lesione della capacità professionale del lavoratore, sono da considerarsi non imponibili in quanto configurabili come danno emergente e quindi volte a risarcire la perdita economica subita dal patrimonio: in quanto tali, non saranno assoggettabili a ritenuta alla fonte ai sensi dell’articolo 23 del DPR n. 600/1973.