Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n. 343 del 23 giugno 2022

23 Giugno 2022

Qualificazione delle somme riconosciute in sede di una conciliazione in materia di lavoro – articolo 51 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

Tipo di Atto: Atti amministrativi (circolari, interpelli, note ministeriali, etc.)

Due risposte ad interpello dell’Agenzia delle Entrate (la n. 343 e la n. 344 del 23 giugno 2022) intervengono sul medesimo tema del riconoscimento in via transattiva di redditi da lavoro dipendente in costanza di rapporto.

La risposta n. 343 riguarda un accordo transattivo intervenuto tra l’istante, il suo ex datore di lavoro, la società cessionaria del ramo di azienda di cui l’istante era dipendente e altre società del gruppo di cui fa parte l’ex datore di lavoro. Il dipendente chiedeva l’inefficacia della cessione del ramo di azienda nonché il riconoscimento di differenze retributive per anni pregressi. In fase conciliativa il dipendente rinuncia a quanto richiesto in cambio di una somma a titolo di transazione generale e novativa. Il percepimento di una somma a titolo di “rinuncia” fa sorgere il dubbio in merito al regime fiscale applicabile alle somme erogate. Nella sua risposta l’Agenzia ricorda che rientrano tra i redditi di lavoro dipendente anche le somme e i valori, comunque percepiti, a seguito di transazioni, anche novative, intervenute in costanza di rapporto di lavoro o alla cessazione dello stesso. Poiché la transazione è intervenuta in vigenza di un rapporto di lavoro, la somma erogata per la rinuncia non potrà essere un reddito diverso, ma sarà un reddito da lavoro dipendente. Inoltre, non sussistendo nessuno dei presupposti previsti dall’articolo 17 del TUIR per la tassazione separata, tali somme andranno assoggettate a tassazione ordinaria.