Anche la prescrizione relativa al risarcimento per il danno da usura psico-fisica non decorre durante il rapporto di lavoro
Corte d’appello di Milano, 20 ottobre 2025
La Corte respinge l’appello proposto dal datore di lavoro e conferma la condanna al risarcimento del danno da usura psico-fisica per il mancato recupero dei riposi settimanali di un lavoratore del settore ferroviario. La società appellante sosteneva che la prescrizione per tale tipo di danno, di natura risarcitoria e non retributiva, dovesse decorrere anche in corso di rapporto, asserendo che la regola della mancata decorrenza della prescrizione per mancanza di stabilità reale del posto di lavoro si applichi solo ai crediti retributivi. I giudici del secondo grado di giudizio affermato invece che la decorrenza del termine solo dalla cessazione del rapporto (a seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 92/2012) si applica a tutti i diritti del lavoratore, inclusi quelli risarcitori, in quanto il “metus” del licenziamento sussiste indipendentemente dalla natura del diritto fatto valere.