Anche per la “gente di mare” retribuzione piena durante le ferie

12 Settembre 2025

Corte di Cassazione, sentenza 12 settembre 2025, n. 25120

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

In un giudizio promosso dal direttore di macchina di una nave da turismo per ottenere una serie di differenze retributive, la Corte d’appello aveva respinto quelle relative alla inclusione nella retribuzione per ferie di una serie di voci percepite durante il servizio e tuttavia escluse da tale computo dalla contrattazione collettiva applicabile. Nell’affrontare la questione su ricorso del dipendente, la Cassazione ricorda il principio del primato del diritto eurounitario sul diritto nazionale e quindi, tra l’altro, il dovere del giudice nazionale di interpretare alla stregua di esso anche la disciplina delle ferie, richiamando, in particolare, l’art. 7, n. 1 della direttiva n. 88/2003. La Corte di giustizia UE ha in proposito ripetutamente affermato che, secondo tale norma, durante le ferie spetta al lavoratore la retribuzione ordinaria, che la Corte italiana individua in quella paragonabile a quel percepita normalmente, composta pertanto ai ogni compenso collegato all’esecuzione delle mansioni e correlato allo status personale e professionale del dipendente. In base a tali principi, la Cassazione accoglie il ricorso, non avendo la Corte d’appello effettuato l’analisi conseguente. Né assume rilievo decisivo l’obiezione secondo la quale la direttiva n. 88 non è applicabile alla gente di mare. per la quale è stata adottata la direttiva 1999/63/CE. Anche tale direttiva contiene, infatti, a proposito delle ferie retribuite, disposizioni analoghe a quelle dell’altra, e ad essa, resa esecutiva con miglioramenti in Italia, si applicano i medesimi principi.