Ancora sul diritto del dirigente all’indennità per ferie non godute
Corte di Cassazione, ordinanza 15 dicembre 2025, n. 32689
La Corte d’appello aveva respinto la domanda di un dirigente di vedersi pagata l’indennità sostitutiva per ferie non godute nel corso del rapporto di lavoro, ritenendo decisivo il fatto che il dirigente avesse goduto di un ampio potere di autodeterminare i modi della prestazione e che non fossero emerse esigenze aziendali impeditive di natura eccezionale e imprevedibile. La Cassazione, accogliendo i motivi sul punto, afferma che: (i) secondo la propria più recente giurisprudenza, maturata nel “dialogo” con la Corte di giustizia, il diritto alle ferie retribuite è irrinunciabile e non può essere monetizzato che alla cessazione del rapporto; (ii) il lavoratore può perdere tale diritto alla cessazione del rapporto unicamente nel caso in cui il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente messo in condizione di fruire effettivamente delle ferie, se del caso sollecitandolo e avvisandolo delle conseguenze della volontaria mancata fruizione; (iii) in mancanza di tale prova, matura il diritto del dirigente al pagamento dell’indennità sostitutiva per le ferie non godute.