Ancora sul ramo d’azienda: per il Tribunale di Milano la precostituzione del ramo è illegittima quando finalizzata al solo scopo di preparare il trasferimento
Tribunale di Milano, 13 marzo 2025
In una vicenda del tutto analoga a quella trattata da Tribunale di Ravenna, 26/6/2025, anche il Tribunale di Milano accoglie il ricorso presentato da un gruppo di lavoratori e dichiara illegittimo il trasferimento del ramo d’azienda a cui sono adibiti da una banca a una società terza. Secondo il Giudice, il ramo individuato da cedente e cessionario, con un atto di valore accertativo, deve essere già concretamente preordinato presso il cedente all’esercizio dell’attività economica. Sotto questo profilo non rileva il fatto che per i dieci mesi precedenti al trasferimento i lavoratori interessati avessero effettivamente svolto le mansioni poi esercitate presso il cessionario: tale circostanza era infatti stata espressamente prevista da un precedente accordo tra le società, volto a “estrapolare” risorse della cedente al solo fine di preparare il trasferimento.