Ancora sul trasferimento di ramo d’azienda

26 Giugno 2025

Corte di cassazione, sentenza 26 giugno 2025, n. 17201

Tipo di Atto: Accordi sindacali

Alcuni dipendenti della società X avevano chiesto l’accertamento dell’inefficacia nei loro confronti del trasferimento dalla società datrice di lavoro alla società Y del ramo d’azienda “direzione recupero crediti”, per difetto di autonomia dello stesso. Tribunale e Corte d’appello avevano accolto le domande, accertando in fatto che al momento dello scorporo il compendio ceduto non era in grado di svolgere in autonomia, coi propri soli mezzi, l’attività di recupero crediti a una platea indistinta di possibili clienti. La Cassazione, respingendo i ricorsi delle due società, cedente e cessionaria, conferma la correttezza dei criteri utilizzati dai giudici di merito nell’effettuale l’accertamento in questione. In proposito, ribadisce, infatti, che, nel trasferimento, il ramo d’azienda deve costituire una vera impresa, vale a dire avere quell’autonomia funzionale idonea a consentirle lo svolgimento, ex se, dell’attività imprenditoriale nel mercato, senza attingere a contributi del cedente o subire riorganizzazioni del cessionario.