Ancora sulla necessità della prova del danno da demansionamento

2 Maggio 2025

Corte di Cassazione, ordinanza 2 maggio 2025, n. 11586

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Nel giudizio promosso da una dipendente per ottenere, tra l’altro, il risarcimento danni da demansionamento, la Cassazione, accogliendo il ricorso della datrice di lavoro avverso la sentenza, che sul punto aveva accolto la richiesta procedendo direttamente alla liquidazione equitativa del danno, ribadisce che: (i) l’assegnazione a mansioni inferiori pacificamente rappresenta un fatto potenzialmente idoneo a produrre una pluralità di conseguenze dannose, sia di natura patrimoniale che di natura non patrimoniale; (ii) da esso, tuttavia, non deriva automaticamente l’esistenza di un danno, il quale non è in re ipsa, ma deve essere allegato e dimostrato in giudizio anche per presunzioni, sulla base di circostanze concrete (durata, natura delle mansioni, tipo di professionalità, etc.); (iii) la liquidazione equitativa è ammissibile, ma richiede un percorso motivazionale che indichi gli elementi di fatto da cui si è desunta la lesione; (iv) nella specie, la Corte d’appello ha omesso di specificare gli elementi concreti determinanti il danno, limitandosi a stabilirne l’importo in modo arbitrario, con ciò incorrendo in vizio di motivazione.