Ancora sulla retribuzione feriale nel trasporto ferroviario: deve essere pari a quella percepita durante i periodi ordinari di lavoro

20 Maggio 2025

Corte d’Appello di Milano, 20 maggio 2025

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

La retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie deve coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore, poiché una diminuzione retributiva tale da dissuadere il lavoratore dall’esercitare il diritto alle ferie è in contrasto con le prescrizioni del diritto dell’Unione Europea. Qualsiasi elemento volto a indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che mirano ad assicurare un riposo effettivo per la tutela della salute e sicurezza del lavoratore. Per il personale viaggiante delle Ferrovie devono essere incluse nel computo della retribuzione feriale le indennità di utilizzazione (c.d. “IUP”), di assenza dalla residenza e di lavoro notturno.