Ancora sulla ripartizione dell’onere probatorio in caso di responsabilità per infortunio sul lavoro
Corte di Cassazione, ordinanza 24 settembre 2025, n. 26021
Un lavoratore, colpito all’occhio da un frammento metallico durante un’operazione di taglio, aveva convenuto in giudizio la società datrice per ottenere il risarcimento del danno differenziale subito. La Corte d’appello aveva respinto la domanda, ritenendo non provata la dinamica dell’infortunio né la violazione di specifici obblighi di sicurezza da parte del datore. La Cassazione, nell’accogliere il ricorso del lavoratore, osserva che: (i) trattandosi di materia relativa alla responsabilità di tipo contrattuale, il lavoratore che agisce per il risarcimento deve allegare l’inadempimento all’obbligo di sicurezza (ma non anche il fatto che lo realizza, con la relativa disciplina contrattuale violata) e provare il fatto dell’infortunio e il nesso causale con il danno subito (e non anche la c.d. nocività dell’ambiente), mentre spetta al datore dimostrare di avere adottato tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità psico-fisica del dipendente; e quindi di avere adempiuto all’obbligo di sicurezza, inteso in senso ampio, secondo il d.lgs. 81/2008 e l’art. 2087 c.c.; (ii) la responsabilità datoriale sussiste anche quando l’evento sia connesso a imprudenza o negligenza del lavoratore, salvo l’ipotesi di una sua condotta abnorme, inopinabile ed esorbitante che si ponga come causa esclusiva dell’evento; (iii) nel caso concreto, il lavoratore aveva provato la dinamica dell’infortunio e allegato l’inadempimento: gravava quindi sul datore la prova di aver adottato tutte le cautele necessarie, incluse una formazione adeguata e la vigilanza sull’uso dei dispositivi di protezione.