Ancora sulla tutela reintegratoria “minore” del licenziamento disciplinare illegittimo

6 Novembre 2025

Corte di Cassazione, ordinanza 6 novembre 2025, n. 29343

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

La Corte d’appello aveva ritenuto che il fatto di un dipendente che aveva più volte violato una determinata prassi aziendale di controllo di prodotto non fosse riconducibile alla fattispecie contrattuale collettiva che punisce con sanzione conservativa l’ipotesi di negligenza nell’esecuzione della prestazione lavorativa, applicando pertanto la mera tutela indennitaria al conseguente licenziamento, ritenuto comunque ingiustificato. Annullando con rinvio la sentenza, la Cassazione osserva che: (i) secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato, quando la condotta contestata è compresa, anche solo in via generale, tra quelle che il contratto collettivo sanziona in modo conservativo, il licenziamento è ingiustificato e deve essere applicata la tutela reintegratoria di cui all’art. 18, co. 4 S.L nella versione “Fornero”; (ii) in caso di clausole generali ed elastiche, il relativo giudizio di sussunzione non scade infatti in quello di proporzionalità, essendo questo già operato dalla contrattazione collettiva attraverso la clausola; (iii) nel caso esaminato, la Corte d’appello avrebbe dovuto verificare se la violazione della prassi aziendale possa essere qualificata come negligenza lavorativa ai sensi dell’art. 144, co. 7, lett. c), del CCNL al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dall’art. 18, commi 4 e 5, St. Lav.