Appalto illecito di manodopera: effetti sull’inquadramento previdenziale del datore effettivo

3 Marzo 2026

Corte di Cassazione, ordinanza 3 marzo 2026, n. 4780

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Nel giudizio in cui, su iniziativa dell’INPS, era stata accertata la non genuinità dell’appalto di servizi (in quanto dissimulante intermediazione vietata di manodopera) tra la ricorrente/committente e un’impresa terza, la Corte ribadisce due principi ormai consolidati. Secondo il primo, il fatto che la legge n. 276 del 2003 autorizzi il solo dipendente somministrato a far valere l’illiceità della somministrazione non impedisce all’ente previdenziale di agire nei confronti dell’effettivo datore di lavoro per i contributi. Alla stregua del secondo principio, l’eventuale incremento di dipendenti derivante dall’accertamento dell’illiceità dell’appalto, ove determini una variazione della classificazione del datore (nella specie, da artigiano a impresa commerciale), questa non retroagisce, come avviene nel caso di inesatta dichiarazione iniziale all’Ente (ad es. sul tipo d’impresa), ma opera, secondo la regola generale, dal periodo di paga in corso alla data di notifica del relativo provvedimento, anche in caso di mancata dichiarazione della variazione rilevante ai fini classificatori.