Appalto illecito: le dimissioni dal finto datore fanno scattare la reintegra e il pagamento delle retribuzioni presso la committente
Tribunale di Pavia, 18 giugno – 6 luglio 2026
Il Giudice pavese ha accolto il ricorso di un corriere utilizzato nell’ambito di un appalto stipulato tra la committente e l’impresa di trasporti per la quale il ricorrente lavorava da oltre quindici anni. Nel corso del giudizio il lavoratore aveva inviato una missiva in cui offriva le proprie prestazioni direttamente alla committente, dichiarando di aver rassegnato le dimissioni dall’impresa appaltatrice poiché “non poteva tollerare ulteriormente le condizioni di lavoro in regime di interposizione illecita di manodopera”. Una volta accertato che l’appaltatrice si limitava a una mera gestione amministrativa del personale mentre il reale potere direttivo era esercitato dalla committente, il Tribunale ha stabilito che le dimissioni rassegnate nei confronti del datore di lavoro formale dovessero considerarsi del tutto giustificate. L’azienda committente è stata pertanto condannata a ripristinare il rapporto e a reintegrare il lavoratore provvedendo al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dalla data delle dimissioni sino all’effettiva immissione in servizio, detratto l’eventuale aliunde perceptum.