Appalto pubblico e retribuzioni non pagate: basta la segnalazione del lavoratore per attivare la stazione appaltante
Corte di Cassazione, ordinanza 3 maggio 2026, n. 12415
La Corte d’appello aveva escluso la garanzia della stazione appaltante pubblica per le retribuzioni non pagate dall’appaltatore, ritenendo inidonea la comunicazione con cui il lavoratore aveva segnalato al Comune le inadempienze retributive del datore di lavoro, sul rilievo che essa non conteneva la quantificazione dei crediti vantati né la formale richiesta di pagamento diretto nei confronti dell’amministrazione. La Cassazione accoglie il ricorso del lavoratore affermando che: (i) ai fini dell’art. 30, co. 6, d.lgs. n. 50/16 (abrogato nel 2023), non è necessaria una richiesta formale di pagamento diretto né l’indicazione puntuale dell’importo dovuto: è sufficiente la segnalazione del ritardo o del mancato pagamento delle retribuzioni; (ii) da tale segnalazione sorge l’obbligo della stazione appaltante di attivarsi, svolgere i necessari accertamenti e, ove ne ricorrano i presupposti, procedere al pagamento diretto dei lavoratori, detraendo le somme da quelle dovute all’appaltatore.