Applicata la sentenza 129/2024 della Corte costituzionale: se il CCNL prevede per la condotta una sanzione conservativa il lavoratore deve essere reintegrato sul posto di lavoro

16 Luglio 2025

Tribunale di Venezia, 16 luglio 2025

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Qualora il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro preveda per una specifica condotta illecita (ricevere mance dai fornitori in violazione del regolamento aziendale) una sanzione di tipo conservativo, il datore di lavoro non può legittimamente licenziare il dipendente per quella stessa condotta. In tal caso, il fatto contestato viene considerato giuridicamente “inesistente”, nel senso che è inidoneo a giustificare la risoluzione del rapporto di lavoro. Di conseguenza, il licenziamento è illegittimo e il lavoratore ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, anche nel regime del Jobs Act. Nel caso specifico, il Giudice ha ritenuto che il divieto di percepire mance per i lavoratori a cui si applica il CCNL Turismo Pubblici Esercizi si estenda anche alle somme in denaro elargite dai fornitori, ma che tale divieto non possa in ogni caso condurre a un licenziamento.