Assenze per malattia e licenziamento per g.m.o.: opera il limite del comporto
Corte di Cassazione, ordinanza 11 marzo 2026, n. 5469
La Corte d’appello aveva annullato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di un dipendente, motivato con le difficoltà organizzative e i maggiori costi derivanti dalle ripetute assenze per malattia, pur in assenza di superamento del periodo di comporto. La Cassazione, nel rigettare il ricorso della società, osserva che: (i) quando il licenziamento è collegato alle assenze per malattia del lavoratore, trova applicazione la disciplina speciale dell’art. 2110 c.c., che impedisce al datore di recedere prima del superamento del periodo di comporto; (ii) il disservizio organizzativo dovuto alle assenze per malattia non legittima, pertanto, prima di quel limite, un licenziamento per giustificato motivo oggettivo; (iii) né ricorre nel caso in esame l’ipotesi di scarso rendimento, che appartiene all’area del giustificato motivo soggettivo e richiede la prova di un inadempimento colpevole del lavoratore, non ravvisabile quando le assenze siano dovute a malattia accertata e non abusiva.