Attenzione alle espressioni usate nei verbali di visita medica domiciliare di controllo

2 Luglio 2026

Corte di Cassazione, sentenza 2 luglio 2026, n. 22621

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Un lavoratore era stato licenziato per giusta causa dopo tre visite mediche domiciliari durante la malattia. In due occasioni, i verbali redatti dai medici riportavano l’esito «sconosciuto/irreperibile all’indirizzo», dicitura che i giudici di merito avevano ritenuto ambigua, poiché non consentiva di stabilire se fosse irreperibile il lavoratore o se non fosse stato individuato correttamente il domicilio. In una terza occasione, invece, il lavoratore era assente dal domicilio perché sottoposto a una seduta fisioterapica, senza averne dato preventiva comunicazione al datore di lavoro. La Cassazione, confermando l’annullamento del licenziamento con reintegrazione, afferma che: (i) la fede privilegiata del verbale di visita fiscale riguarda i fatti attestati dal pubblico ufficiale, ma non impedisce al giudice di interpretare il significato di espressioni intrinsecamente equivoche; (ii) spetta al datore di lavoro provare il fatto disciplinare contestato e l’ambiguità dei verbali di visita fiscale, nel caso in esame correttamente vagliata dai giudici di merito nel quadro dell’intero testo degli stessi e tenuto conto dell’esito positivo di ulteriori controlli, non può risolversi in danno del lavoratore; (iii) la mancata preventiva comunicazione dell’allontanamento dal domicilio per sottoporsi a prestazioni sanitarie integra un illecito disciplinare, che secondo il CCNL comporta una sanzione conservativa; (iv) il licenziamento è quindi sproporzionato e trova applicazione la tutela reintegratoria prevista dall’art. 18, co. 4, dello Statuto dei lavoratori.