Autista positivo agli stupefacenti: illegittimo il licenziamento se manifesta la volontà di avviare un percorso di disintossicazione

4 Febbraio 2026

Corte di Cassazione, sentenza 4 febbraio 2026, n. 2375

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Un autista di mezzi pubblici, risultato positivo ai test per l’assunzione di sostanze stupefacenti, era stato licenziato per giusta causa anche in ragione dell’omessa comunicazione al datore di lavoro e al medico competente di una pregressa presa in carico presso il SERT. Il lavoratore aveva tuttavia manifestato, prima della contestazione disciplinare, la volontà di intraprendere un percorso di disintossicazione, poi ribadita in sede di audizione. Il Tribunale aveva respinto l’impugnazione del recesso, mentre la Corte d’appello ne aveva dichiarato l’illegittimità, ordinando la reintegrazione ex art. 18, co. 4, Stat. lav. La Cassazione, nel rigettare il ricorso datoriale, osserva che: (i) gli artt. 124 e 125 d.P.R. n. 309/1990 esprimono una disciplina di favore volta a garantire la conservazione del posto di lavoro al dipendente tossicodipendente che intenda sottoporsi a un programma terapeutico-riabilitativo, imponendo al datore di lavoro di rimuoverlo dalle mansioni a rischio ma non di procedere al licenziamento; (ii) ai fini dell’operatività di tale tutela non è richiesta una formale istanza di aspettativa, essendo sufficiente che il lavoratore abbia manifestato la volontà di intraprendere il percorso di disintossicazione e lo abbia effettivamente avviato prima dell’irrogazione della sanzione espulsiva; (iii) la disciplina speciale in materia di tossicodipendenza prevale sulla valutazione della gravità del fatto ex art. 2119 c.c., “sterilizzando” la rilevanza disciplinare della condotta pregressa quando il lavoratore si attivi per il recupero; (iv) né gli accordi aziendali né la normativa speciale sul pubblico trasporto (R.D. n. 148/1931) introducono deroghe idonee a escludere l’applicazione dell’art. 124 d.P.R. n. 309/1990; (v) correttamente la Corte d’appello ha escluso anche la violazione del c.d. “minimo etico”, in mancanza di prova che la condotta del lavoratore abbia concretamente messo in pericolo la sicurezza di persone o mezzi.