Azione della Cgil Lombardia per discriminazione collettiva posta in essere dall’agenzia di somministrazione: non si possono escludere dalle assunzioni i lavoratori non comunitari con permesso di soggiorno scadente prima del termine della missione

15 Gennaio 2026

Tribunale di Milano, 15 gennaio 2026

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

È discriminatorio il comportamento dell’Agenzia del lavoro Adecco consistente nell’adozione di una politica aziendale che esclude dalle selezioni di assunzione per contratti di lavoro somministrato i cittadini extra UE in possesso di permesso di soggiorno con validità residua inferiore alla durata prevista dalla missione di destinazione. Secondo il diritto europeo anche una misura apparentemente neutra, la quale produce effetti sfavorevoli anche minimi ma sistematici verso un gruppo protetto (stranieri con permesso di soggiorno) può costituire discriminazione indiretta.

Sul piano processuale, il Tribunale statuisce che i procedimenti antidiscriminatori ex art. 28 d.lgs. 150/2011 relativi all’ambito lavorativo sono comunque di competenza del Giudice del Lavoro, anche se svolti con un rito particolare. Precisa inoltre che l’azione del sindacato contro la discriminazione collettiva può essere promossa anche dall’associazione sindacale confederale (nel caso specifico la Cgil Lombardia) e non solo dalla specifica associazione di categoria.