Cambio appalto e continuità contrattuale: la prevalenza del CCNL di settore
Tribunale di Velletri, 8 ottobre 2024
Il Tribunale di Velletri chiarisce che, in ambito di appalti pubblici, la libertà d’impresa nella scelta del contratto collettivo non è assoluta, ma limitata dal criterio di pertinenza. Secondo l’art. 30 del D.lgs. 50/2016 (applicabile al caso concreto), l’operatore economico è obbligato ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona in cui si eseguono le prestazioni, stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Il Giudice evidenzia che il contratto applicabile non deve essere ricercato in astratto, ma deve essere coerente con l’attività prevalente dell’impresa e, soprattutto, con l’oggetto specifico del servizio affidato in appalto. In caso di cambio appalto, la società subentrante è tenuta a garantire ai lavoratori il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL di settore, specialmente se tale obbligo è cristallizzato nel capitolato speciale d’appalto. Il trattamento economico previsto dal CCNL di settore (nel caso di specie, Nettezza Urbana FISE) costituisce il parametro di riferimento imprescindibile per garantire una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell’art. 36 della Costituzione. Pertanto, l’applicazione di un contratto “generico” (come il Multiservizi) in un settore specialistico è illegittima se determina un trattamento economico inferiore a quello del CCNL maggiormente rappresentativo del settore di riferimento.