Cambio appalto: la clausola sociale impone l’assunzione di tutti gli addetti a prescindere dalle indicazioni della committente

9 Dicembre 2025

Tribunale di Napoli, 9 dicembre 2025

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

La sentenza del Giudice partenopeo ha accolto il ricorso di una lavoratrice (addetta alle pulizie presso un presidio ospedaliero) e ha dichiarato il suo diritto ad essere assunta dalla società subentrante nell’appalto di ristorazione. La società resistente sosteneva di non essere tenuta all’assunzione in quanto la dipendente non figurava nell’elenco del personale allegato al capitolato speciale predisposto dall’ente committente, ed eccepiva comunque che l’operazione non sarebbe stata economicamente sostenibile dovendo assumere più personale del previsto. Il Tribunale ha giudicato infondata la posizione della società, affermando che l’art. 226 del CCNL Pubblici Esercizi prevede un obbligo incondizionato di assumere tutto il personale effettivamente addetto all’appalto da almeno sei mesi. Il Giudice ha chiarito che il diritto all’assunzione discende direttamente dalla clausola sociale contrattuale e non può essere limitato da elenchi incompleti forniti dalla committente o da valutazioni di convenienza economica dell’imprenditore. Di conseguenza, l’azienda è stata condannata ad assumere la ricorrente e a pagarle tutte le retribuzioni maturate dalla data del cambio appalto fino all’effettiva immissione in servizio, oltre alla rifusione delle spese di lite (sulle conseguenze economiche della mancata assunzione per cambio di appalto v. però Corte di Cassazione 23 dicembre 2025, n. 33777, in questa stessa newsletter).